Art. 3.

      1. I comuni, con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano i luoghi nei quali è vietata l'attività degli artisti di strada di cui all'articolo 2, fissano gli eventuali limiti acustici e di orario delle esibizioni, e disciplinano le modalità generali di accesso a tale attività.